Il ruolo del Pubblico Ministero nella liquidazione giudiziale tra l’art. 7 della Legge fallimentare e l’art. 38 del Codice della crisi e dell’insolvenza

Di recente, è stato pubblicato un nostro contributo su “Diritto della Crisi” quanto al ruolo del Pubblico Ministero nella liquidazione giudiziale.
Le riflessioni contenute intendono evidenziare come si sia ampliato il ruolo del Pubblico Ministero nel dover proporre ex art. 38 CCII, a difesa dell’interesse pubblico venuta meno l’iniziativa d’ufficio, istanza per la liquidazione giudiziale, rispetto alle previsioni contenute nell’art. 7 dell’abrogata legge fallimentare. Ci si sofferma tuttavia, per il pregnante dibattito giurisprudenziale e per le autorevoli opinioni dottrinali di cui si tiene debitamente conto, nell’indicare che la Pubblica Accusa deve vagliare e scrutinare se effettivamente il debitore sia in stato di insolvenza, perché la notitia decoctionis non è neutra e va soppesata adeguatamente con il bilanciamento di tutti gli interessi: quello di eliminare un’impresa decotta, ma anche tener conto dei suoi tentativi di salvarsi, con gli strumenti normativi che il Codice della crisi e dell’insolvenza offre. Non si dimentica che il Pubblico Ministero, quando agisce nel processo pre-fallimentare, è una parte processuale come le altre, debitore e creditore, nell’alveo della sua legittimazione costituzionale ex art.111 della Carta, alla luce del quale non vi è alcuna prevaricazione.
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