ACCOLTO NOSTRO RICORSO IN CASSAZIONE IN TEMA DI ONERE PROBATORIO NEL CONTENZIOSO BANCARIO. NON SEMPRE IL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO DEVE ESSERE PRODOTTO DALL’ATTORE.
RIBALTATA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.

 

La Corte di Cassazione accoglie un nostro ricorso in tema di onere probatorio nel seno del contenzioso bancario, sancendo che il contratto di apertura di credito, se l’istituto di credito si oppone all’azione di ripetizione, può anche non essere prodotto dall’attore.
La causa nasce con una vittoria in prime cure, giudizio nel quale la nostra assistita, depositando solo gli estratti conto ed una perizia di parte,ha ottenuto una consulenza tecnica di ufficio che ha riconosciuto un indebito di oltre 42 mila euro. La sentenza del Tribunale ne ha contemplato gli assunti.
La Corte di appello di Brescia, notoriamente filo bancaria, ha ribaltato la sentenza di primo grado ed ha accolto il gravame della banca.
Nella motivazione della Corte distrettuale si è sostenuta la tesi secondo cui se l’attore non produce il contratto, non assolve compiutamente l’onere probatorio.
Ma la Corte di legittimità, di converso,sulla falsariga di un orientamento costante accoglie il ricorso, perché considera – come caldeggiato nel nostro libello- che per il principio di vicinanza della prova debba essere la banca,se contesta gli addebiti praticati, a depositare il contratto.
Nell’ordinanza campeggia un passaggio saliente che rappresenta il nucleo fondante della decisione:”nelle azioni di ripetizione,colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l’onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico. Invero, secondo il
consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem,operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l’esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (cfr. Cass. n.5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001)». Dovendo qui solo aggiungersi che, quanto alla prospettata corresponsione di interessi anatocistici, varrebbe comunque la disciplina di cui all’art. 1283 cod. civ., come interpretato, in ambito di conto corrente bancario, dall’ormai
consolidatasi giurisprudenza di legittimità”.
Nel giudizio di rinvio la cliente passerà all’incasso.
Nel link riprodotta l’intera ordinanza.

 

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