OMOLOGATO NOSTRO ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DAL TRIBUNALE DI LIVORNO. RESPINTA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL PUBBLICO MINISTERO.

 

L’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII ottenuta al Tribunale di Livorno dal mio studio grazie all’apporto fondamentale della collega avv.Antonella D’Errico e dell’advisor commerciale e finanziario dott.Marcello Marcelletti suggerisce fondamentali riflessioni.
1- E’ indispensabile, trattandosi di una procedura concorsuale a cui è comunque sotteso un accordo con il ceto creditorio, un’attenta ed efficace circolarizzazione con i detti creditori.
Ciò significa discutere, verificare, delibare la pretesa, anche interloquendo sulle possibili contestazioni.
Si dà atto nella sentenza che vi è raggiungimento di accordi con oltre l’80 % .
Scrive il Giudice:” Il totale dei crediti è pari a € 1.515.123,73, il che significa che sono stati raggiunti accordi con debiti che rappresentano l’89,29% della debitoria totale”.
2- Si conferma la tesi secondo cui non è possibile alcuna valutazione sul piano e la soluzione proposta, se non dopo aver ottenuto il responso dall’Agenzia delle Entrate in tema di transazione fiscale ex art. 63 CCII.
3- Si attesta che la società proponente ha cambiato nel corso della procedura la sua proposta di transazione fiscale, attenendosi alla legge 103/2023 e dunque offrendo una percentuale oltre il 30 % del debito erariale.
4- Il giudice non ha ammesso l’opposizione di un creditore particolare, perché proposta oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del ricorso in camera di commercio, nel rispetto dell’art.48 comma 4 CCII.
5- Pur essendo un accordo di ristrutturazione di prevalenza liquidatorio, poiché il ceto creditorio è soddisfatto per effetto della vendita di alcuni cespiti non funzionali all’esercizio delle impresa,il Tribunale tiene in cale il piano di risanamento proposto dalla società debitrice.
Scrive il Giudice: “Il piano è redatto con le modalità indicate dall’art. 56 C.C.I.I., indicando:
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
b) le principali cause della crisi;
c) le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria”.
L’accordo di ristrutturazione de quo ha paralizzato un’istanza di liquidazione giudiziale del PM,che l’aveva proposta per la debitoria fiscale oggettivamente ingente, nel rispetto dell’art.7 del CCII: nel seno del procedimento unitario va preliminarmente decisa la soluzione avanzata dal debitore, prima di discutere l’istanza di liquidazione e va soppesato che il piano “non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati”.
Ci è voluto oltre un anno per attendere la sentenza, ma il risultato è stato soddisfacente.
Si ringrazia anche l’attestatore dott.Marco PAGLIONI

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