PER UN DANNO CONSEGUENTE AD INGIUSTA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI IL GIUDICE – DOPO DUE ANNI- RIMUOVE IL CTU FILO BANCARIO. LA NOSTRA CITAZIONE È PER OLTRE 10 MILIONI DI EURO.

 

Sono passati due anni affinché il Giudice sciogliesse una delicata riserva: quella di chiamare a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio per un elaborato concernente danni conseguenti ad un’illegittima segnalazione alla centrale rischi.
La richiesta è per oltre 10 milioni di euro ed il Ctu, filo bancario, ha negato, smaccatamente ,ogni pretesa prescindendo dalla fondamentale circostanza secondo cui a seguito di una segnalazione ritorsiva( nata perché la società aveva chiesto l’accertamento di anatocismo ed usura con vittoria contro la banca) si era perpetrata la gogna mediatica: tutte le linee di credito erano state tagliate anche dalle altre banche con il crollo di un fatturato per oltre 27 milioni di euro.
Ed allora il Giudice ha riflettuto:
1- Non ha chiamato a chiarimenti, ma ha SOSTITUITO il Ctu.
2- Ha proposto i quesiti come da noi indicati nelle note scritte( qui allegate e che invito caldamente a leggere) dalle quali traspare il grido di dolore di un’ingiustizia che si stava patendo.
Ed ha così statuito:
1-previo esame degli atti di causa, verifichi e descriva il consulente quale fosse la situazione patrimoniale della società attrice prima della segnalazione in Centrale Rischi – tenendo a tal fine in debito conto quanto accertato dalle sentenze testé citate – e quale fosse la situazione al momento della cancellazione disposta con il provvedimento cautelare indicato nell’atto introduttivo, specificando se la situazione iniziale fosse o meno conoscibile da parte dei terzi;
2. verifichi quali perdite e/o mancati guadagni per la società attrice possano ritenersi suscettibili di stima patrimoniale in base ai documenti in atti, avendo cura di precisare se – ed in che misura – l’eventuale peggioramento della situazione patrimoniale possa essere imputato, secondo il criterio del “più probabile che non”, alla segnalazione alla centrale dei rischi;
3. dica quant’altro utile ai fini di giustizia.
Al Ctu -ed il giudice lo ha rilevato- era anche sfuggito che l’attrice ha vinto tutte le cause.
E’ stato ricordato nelle note:”Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia può essere provato dal danneggiato anche per
presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità ommerciale, essenziale pure per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso al credito” (Cass. civ., sez. III, 10/02/2020, n° 3133).
Si invoca il danno d’impresa ex art. 41 della Costituzione.
In allegato il fondamentale provvedimento e le mie note scritte.

Scarica il Provvedimento
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