TRANSAZIONE FISCALE RAGGIUNTA SENZA CRAM DOWN, SE NON È DETERIORE PER L’ERARIO.NOSTRA PROPOSTA.

 

Dunque, la proposta di transazione fiscale non ha necessità di ottenere il cram down, se essa non risulta deteriore per l’Erario.
E’ quanto emerge dall’accordo raggiunto dalla nostra cliente con la Direzione Provinciale di Livorno, a seguito di uno strumento di regolazione della crisi- Accordo di ristrutturazione dei debiti-depositato dal nostro studio al Tribunale di Livorno, con l’advisor finanziario dott. Marcello Marcelletti l’attestatore dott. Marco PAGLIONI
e la collega avv. Antonella D’Errico.
Scrive l’agenzia delle Entrate:
“E’ stata valutata l’effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo rispetto alle attività di esecuzione coattiva anche nell’ipotesi di avvio di procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Società, tenuto conto dei principi
di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché della tutela degli interessi erariali. L’Agenzia ritiene sussistenti validi motivi per addivenire alla transazione dei tributi oggetto del presente atto, secondo le condizioni e i termini quivi previsti.
La Società risulta debitrice per tributi, sanzioni e accessori amministrati dall’Agenzia delle
Entrate relativi ai periodi d’imposta fino al 2022 e per le imposte maturate fino a luglio 2023
(periodo rientrante nell’accordo di ristrutturazione) della somma di 434.776,56, al netto degli interessi di mora pari ad € 41.141,47; risulta inoltre debitrice degli aggi e delle altre eventuali spettanze dell’Agente della Riscossione connesse ai ruoli nei quali i tributi a debito di cui trattasi sono stati iscritti.
Più nel dettaglio, il debito tributario accumulato dalla Società (omissis) si attesta nella
misura di € 434.776,56, di cui € 49.343,93 per crediti non ancora a ruolo ed € 385.432,63
(non comprensivi di aggio e spese di notifica pari ad € 28.822,12) per somme iscritte a ruolo
e già cartellizzate.
La ricorrente propone il ristoro nella misura del 30% per i crediti erariali.
Tale soddisfazione verrebbe attuata in un’unica soluzione entro 90 giorni dall’omologa.
In sede di valutazione dell’accordo, l’Agenzia, alla luce della Circolare n. 40/E del 18/04/2008,
nonché della Circolare 34/E del 29/12/2020, ha operato un raffronto tra la proposta di definizione del trattamento dei crediti erariali e le concrete possibilità di soddisfazione nell’ipotesi di esecuzione coattiva o di alternativa fallimentare, giungendo alla conclusione che il grado di soddisfazione dei crediti proposto nel piano sia comunque superiore a quello ottenibile in sede liquidatoria”.
La proposta si è uniformata alla legge 103/2023.

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