Il cessionario SPV non è legittimato se non inserito nell’albo di Banca d’Italia per l’attività di riscossione.

 

Sospesa esecuzione per oltre 80 mila euro al Tribunale di Treviso.

 

Accolto il nostro ricorso.

 

Scrive il Giudice dell’opposizione a precetto:
“ l’istanza di sospensione meriti accoglimento poiché [………] la mandataria di [………………..] difetta della necessaria legittimazione a svolgere attività di riscossione crediti non essendo iscritta all’albo ex art. 106 TUB;
considerato infatti che l’art. 2, co. 6 l. 150/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) prescrive espressamente ai soggetti diversi da banche o intermediari finanziari l’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB per l’esercizio dei servizi di riscossione (da ritenersi giudiziale) di crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all’art. 2, co. 3 lett. c);
ritenuto che a tale carenza non possa supplire l’autorizzazione amministrativa ex art. 115 TULPS di cui risulta munita [……….] s.p.a., essendo l’ambito di operatività di tale provvedimento normativamente circoscritto – dal prefato articolo – alle sole “attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi”;
ritenuto che militi a favore di tale tesi la circolare n. 388 del 30.04.2015 (e successivi aggiornamenti) di Banca d’Italia, in cui si precisa che “…nell’ambito di cartolarizzazioni aventi ad oggetto attivi derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l’SPV può delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e i poteri di cui all’art. 4, comma 4-ter della legge n. 130/1999, esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB.” (pag. 176/424 circ. citata);
ritenuto invece che la comunicazione di Banca d’Italia d.d. 11.09.2021 – da cui parte opposta ricava l’assunto secondo cui i servicers non debbano essere iscritti all’albo ex art. 106 TUB – non abbia efficacia normativa poiché non contiene disposizioni precettive, ma costituisce un mero atto di soft law, volto ad esercitare moral suasion nei confronti degli operatori nel settore delle cartolarizzazioni di crediti al fine di rendere trasparente la loro attività;
ritenuto inoltre del tutto inconferente il richiamo al DM 2 aprile 2015, n. 53 (emanato in ottemperanza all’art. 106, co.3 TUB), che disciplina la diversa fattispecie dell’acquisto, da parte delle società titolari di licenza ex art. 115 TULPS di crediti deteriorati;
assorbite le ulteriori doglianze relative al difetto di titolarità del credito in capo alla mandante [……………….] s.p.a.;
visto l’art. 615 c.p.c.


P.Q.M.


Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo”.


Ringrazio il prezioso collega Lorenzo Zanella per aver sollevato la relativa eccezione in udienza.
Le memorie sono state redatte insieme all’avv.Antonella D’Errico.

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Comments

  • susanna

    19 Gennaio 2024 - 13:52

    grazie

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