Abuso di posizione dominante

Annullato fermo amministrativo per una cartella esattoriale contenente credito bancario non munito di preesistente titolo esecutivo.

Respinto l’assalto della banca: non si ferma neppure al cospetto di un giudicato.

Fondamentali principi contenuti nella sentenza del Tribunale di Napoli

 

Con un nostro libello è stata proposta l’opposizione ad una cartella esattoriale con la quale, una Banca a partecipazione pubblica aveva chiesto di ottenere, con il mezzo della riscossione coattiva, l’esazione di un credito bancario non assurto a titolo esecutivo.
L’agenzia aveva iscritto fermo amministrativo su un veicolo dell’opponente.
Quest’ultimo è stato annullato sulla base di fondamentali assunti.
1- Si trattava di un doppione di cartella con la quale l’agenzia della riscossione attaccava per il medesimo credito bancario altro obbligato solidale; il tribunale ha accolto la nostra eccezione di giudicato, poiché già vittoriosi per la medesima fattispecie con l’altro condebitore.
“Ebbene, nel caso di specie, è stata pronunciata, anche fra le parti del presente giudizio, sentenza n. 1031/22, passata in cosa giudicata, con la quale questo Tribunale ha annullato la cartella di pagamento suddetta, ritenendo che il credito in questione, rivenendo da rapporti di diritto privato,
non legittimasse, in difetto di preesistente titolo esecutivo, l’iscrizione a ruolo esattoriale da parte dell’ente”.
2-È stato stabilito in sentenza che “l’azione con la quale il destinatario di un preavviso di fermo amministrativo si opponga a tale atto del concessionario della riscossione, chiedendo di dichiararsene la nullità, rappresenta una domanda di accertamento negativo della pretesa di procedere alla minacciata iscrizione (v. Cass., S.U., n. 15354/15; Sez. III, n. 7756/20)”.
3-In assenza di una valida cartella esattoriale
ai sensi dell’art. 86, c. I, D.P.R. n. 602/73, non decorre il termine ex art. 50, c.I D.P.R. cit.: perciò non può essere consentito al concessionario di procedere alla minacciata iscrizione”.
4- “Devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni di Agenzia delle Entrate-Riscossione in merito alla tardività dell’opposizione e alla carenza d’interesse in capo all’attrice. Quanto al primo aspetto, infatti, nessuna disposizione prevede il preteso termine di giorni sessanta per la c.d. impugnazione del preavviso di fermo amministrativo; quanto al secondo, l’art. 50, c. I, D.P.R. n. 602/73 segna il momento dal quale è consentita l’iscrizione del fermo, senza tuttavia contemplare un termine finale entro il quale essa va effettuata, sicché persiste l’interesse ad agire dell’attrice”.
Sta di fatto che, per lo stesso credito con cartella esattoriale già annullata, la banca non si è fermata ed ha tentato altra esecuzione coattiva respinta.
E questo fa riflettere: l’abuso di posizione dominante ad ogni costo.

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