Esecuzione immobiliare – Tribunale di Monza

Autorità: Tribunale di Monza, Giudice dott.ssa Alida Paluchowski
Data: 25/07/2015
Procedura esecutiva n. 404/2012 R.G. Esecuzioni
Parti: Iacullo Gerardo (Avv. Biagio Riccio) / Banco di Desio e della Brianza SPA (Avv. Gaetano Bovenzi)
ESECUZIONE IMMOBILIARE – SOSPENSIONE DELL’ ESECUZIONE FONDATA SU TITOLO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE PASSATO IN GIUDICATO – NULLITA’ INTERESSI USURAI – POTERE “ESTERNO” DEL G.E. – PERICULUM “IN RE IPSA”.
 L’ordinanza in commento conferma un orientamento innovativo oggetto di precedenti pronunce di merito (Trib. Monza ord. 07.07.2015) che stigmatizzano ed amplificano il cd. “potere esterno” del giudice dell’ esecuzione allorquando venga attivato in executivis un titolo nullo, per violazione di norma imperative, anche se di formazione giudiziale.
In particolare, la questione scrutinata dal magistrato, nasce da una opposizione all’ esecuzione, con contestuale istanza di sospensione, proposta contro una procedura esecutiva fondata su decreto ingiuntivo non opposto.
Il Tribunale, pertanto, in sede “cautelare”, si sofferma sul preliminare aspetto afferente “la possibilità di proporre opposizione e di sospendere l’esecuzione intrapresa in forza di un titolo esecutivo passato in giudicato” dando al quesito –all’esito di articolata ed attenta motivazione- risposta affermativa.
Il giudice, ripercorrendo un complesso iter logico-giuridico, chiarisce che “l’unico profilo ancora deducibile in presenza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato è quello relativo alla lamentata pretesa di interessi usurari” e ciò stante il giudizio di riprovevolezza che il nostro ordinamento riserva a tale tipo di condotta e che non consente anzi, addirittura “impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un titolo passato in giudizato” (Trib. Pordenone sent. 07.03.12).
In tale ipotesi, continua il giusdicente, non viene corrotto il principio di intangibilità ed immutabilità del giudicato in quanto vengono “in evidenza fatti sopravvenuti alla formazione del contratto connessi alla fluttuazione imprevedibile dei tassi”  per cui in riferimento agli interessi che superano la soglia legale il creditore non avrà alcun diritto ad eseguire il titolo (Trib. Reggio Calabria sent. 04.02.04)
Anche in riferimento al periculum in mora l’ordinanza di segnala nell’ affermare che, detto requisito, è “in re ipsa” dando, anche in questo caso, continuità ad un orientamento giurisprudenziale inaugurato dai legali dello Studio Riccio (cfr. Tribunale di Varese ord. 21.04.2015).

 

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