Accolto nostro ricorso per cassazione in tema di cartolarizzazione dei crediti.
La Corte Suprema smentisce quella capitolina, ma le sentenze di merito trovano esecuzione con mortificazione de debitore ceduto

 

Già all’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al Collegio della Corte di Appello di Roma sollevai il difetto di legittimazione ad agire del cessionario, poiché in giudizio non era stata conferita adeguatamente la prova della titolarità.
Ricordo che il relatore della causa disse che la mia tesi era solitaria, troppo peregrina, inconciliabile con la giurisprudenza del tempo.
Correva l’anno 2021.
Ma se si legge la narrativa dell’ordinanza di accoglimento, la Corte Suprema ne dà conto opportunamente ed è motivo di soddisfazione per la nostra professione, troppo vilipesa dai cari Magistrati di merito.
L’ordinanza è ben suffragata e fa proprio ed assente i due motivi di doglianza, soprattutto in linea con il regime dell’onere della prova.
Così è scritto nel decisum:”Giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare l’avvenuta cessione nel caso in cui vi siano
ulteriori elementi deponenti per l’esistenza della suddetta cessione.
L’adempimento consistente nel deposito dell’avviso ha valore indiziario e come tale va apprezzato dal giudice, nell’ambito della propria discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la prova della titolarità, ma non vale ad esonerare la parte,che agisce a tutela di un proprio credito, dall’onere di dare la prova della titolarità del medesimo, prova che non necessariamente transita per la produzione del negozio di cessione, ma che comunque richiede elementi per far ritenere quanto meno presunta la cessione.
In tal senso Cass., 3, n. 17944 del 22/6/2023 secondo cui “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
La vittoria è tuttavia sopraggiunta in ritardo: il cessionario ha messo in esecuzione le sentenze di merito, strappato un accordo capestro ai danni del debitore ceduto, il quale ha dovuto capitolare, segno inequivocabile di abuso di posizione dominante degli istituti di credito.
L’amarezza sale ed il diritto vivente deve sempre subire la mortificazione del più debole, per una magistratura di merito filo bancaria.

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