LE MOTIVAZIONI POSTE A BASE DELL’ASSOLUZIONE DI UN NOSTRO ASSISTITO PER IL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E BANCAROTTA FRAUDOLENTA.
LA TEORIA DELL’ AMMINISTRATORE NON OPERATIVO.

 

Queste le motivazioni della sentenza resa dal Tribunale di Brescia che ha assolto un nostro assistito dal reato di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta.
Il Giudice infatti ha posto in evidenza che l’imputato non hai mai partecipato agli affari della gestione societaria, perché si occupava di quelli legali.
Da qui l’accoglimento della teoria dell’esenzione di colpevolezza per quegli amministratori cosiddetti non operativi.
Nella nostra memoria difensiva si era richiamato un fondamentale principio: «in virtù della modifica dell’art. 2392 c.c. avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori ‘non operativi’ non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi in virtù della conoscenza – o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze»; in particolare, «la responsabilità degli amministratori di s.p.a. ‘non operativi’ non può ad oggi fondarsi su una generale omissione di vigilanza, tale da tramutarsi nei fatti in una responsabilità oggettiva, ma deve necessariamente riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi possono acquisire di propria iniziativa» (così Cass. civ., sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441).
Parafrasando quanto anzidetto, è appropriato asserire che, nel caso in esame, non si snocciola la responsabilità per fatto proprio, dal momento che l’incolpato non era assolutamente tenuto anche ad occuparsi dell’ambito tecnico-contabile, dimensione in cui si sono dipanati i fatti tipici che hanno dato scaturigine ai suddetti capi d’imputazione.
In merito a ciò, è doveroso riportare quella giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, ai fini della configurazione della responsabilità penale in capo all’amministratore ‘non operativo’ per fatti di bancarotta fraudolenta, non è sufficiente l’oggettiva presenza di dati da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, ma è necessario che egli ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo (così Cass., sez. V, 4 aprile 2016, n. 13399; Cass., sez. V, 14 aprile 2016, n. 15639).
Qui la sentenza.

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