CONFERMATE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD LE MISURE PROTETTIVE A SEGUITO DI NOSTRO RICORSO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI.

 

In ragione di un nostro ricorso di composizione negoziata della crisi il Tribunale di Napoli Nord ha confermato le misure protettive per la ricorrente- debitrice principale- e le ha negate per i fideiussori. In realtà per questi ultimi erano ultronee, in quanto il piano di risanamento sotteso è connotato da molteplici cespiti e beni di titolarità della proponente e necessari per l’esercizio dell’impresa. Quelli dei fideiussori erano residuali:pertanto il rigetto delle misure protettive non incide più di tanto e non si propone reclamo all’uopo.
La peculiarità del provvedimento, tuttavia,sta nel fatto che il giudice per l’ invocata conferma ha espresso un giudizio positivo sul piano, già evidenziato dallo stesso esperto, respingendo la pervicace ostilità degli istituti di credito che si sono inusitatamente opposti.
Le banche infatti avrebbero voluto continuare l’attività di esecuzione coattiva, preferire di realizzare la loro pretesa con il meccanismo perverso dell’espropriazione forzata singolare e non concorsuale e sfuggire alla par condicio creditorum.
Il giudice ha scritto: “la prosecuzione delle procedure esecutive delle more delle trattative con i creditori è astrattamente idonea a pregiudicare la fattibilità del piano, che si basa sulla messa a reddito dei compendi immobiliari”.
Ed ha rilevato sulla concludenza del piano: “appaiono adeguati i flussi di cassa prospettati a copertura del fabbisogno finanziario necessario all’esecuzione dei pagamenti, al quale concorrerà ulteriore finanza esterna”.
Il Giudice pre-fallimentare di Napoli Nord ha anche doviziosamente puntualizzato:
1- la non manifesta infondatezza della istanza di sospensione delle procedure esecutive per la espressa finalità di assicurare il buon esito delle trattative, astrattamente minacciate dal rischio che la vendita coattiva dei cespiti immobiliari possa svalutare l’efficacia del piano di risanamento, che è volto tra l’altro al recupero dei frutti degli immobili e alla più efficiente riscossione dei loro canoni di locazione;
2-nel contemperamento degli opposti interessi,è equo assegnare alla società ricorrente una chance di risanamento nella prospettiva della concorsualità, accordando le misure protettive richieste, la cui durata non potrà essere protratta oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle trattative”.
Anche se le misure protettive sono state negate per i fideiussori-in quanto i beni non erano funzionali all’esercizio dell’impresa e e di ciò vi era consapevolezza al punto che la domanda ne costituiva valore subordinato- il provvedimento risulta di valore, perché in sé manifesta la chiara dimostrazione che il Tribunale concede le misure protettive, quando il ricorrente non abusa del diritto.
Si ringraziano l’advisor commerciale dott.Guido Nardoni, l’esperto dott. Giovanni Esposito, la collega avv.Antonella D’Errico.

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