Sentenze

SOVRAINDEBITAMENTO: LA DATA DEGLI ATTI IN FRODE SI RINVIENE DAL COMPIMENTO, NON DALLA SENTENZA.

SOVRAINDEBITAMENTO: LA DATA DEGLI ATTI IN FRODE SI RINVIENE DAL COMPIMENTO, NON DALLA SENTENZA.

IL REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA SI VALUTA AL MOMENTO DELL’ESDEBITAZIONE NON DELLA LIQUIDAZIONE.

RESPINTO RECLAMO. IL DEBITORE SARÀ LIBERATO DALLE SUE PENDENZE

Trattasi di un’articolata ordinanza con la quale il Tribunale di Nola sezione fallimentare rigetta il reclamo della curatela, la quale si è opposta alla concessa liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, con lo specifico intento di non voler far ottenere l’esdebitazione alla persona fisica del debitore.L’accanimento è stato devastante.
Così ha disposto Il Collegio :”Quanto al profilo della meritevolezza della condotta del debitore, va rimarcato, tuttavia, che la procedura della liquidazione non prevede, a differenza di quanto disposto in tema di piano del consumatore, il diniego di omologazione in caso di sovraindebitamento colposo o di assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sicché il profilo della diligenza, per la sola persona fisica, richiamato dalla lett. a) del terzo comma dell’art.14 ter, deve ritenersi rilevante in relazione all’ulteriore beneficio dell’esdebitazione.
2-Il requisito relativo all’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni ex art. 14 quinquies comma 1 l. 3/2012 si applica con riferimento alla data di compimento dell’atto e non al perdurare dei suoi effetti: invero non può essere avallata un’interpretazione che fa decorrere il quinquennio non già dalla data di compimento dell’atto, ma dal momento in cui i suoi effetti negativi per i creditori siano venuti meno. Tale interpretazione, infatti, nel dilatare eccessivamente il requisito di meritevolezza chiesto per l’accesso ad una procedura di tipo liquidatorio andrebbe a danneggiare non tanto il debitore, quanto piuttosto gli altri creditori che si vedrebbero, di fatto, preclusa l’attuazione di un pieno ed effettivo concorso formale e sostanziale sul patrimonio del debitore e, con esso, della garanzia circa un’effettiva e piena par condicio creditorum”.
È un’ordinanza destinata a far giurisprudenza.
Il difficile processo è stato curato insieme all’avv.Antonella D’Errico ed al dott. Marcello Marcelletti, esperti in materia di sovraindebitamento.
Ecco il link della corposa ordinanza.
Biagio Riccio

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