Sul Diritto Bancario

La Corte di Cassazione accoglie un nostro ricorso in tema di circolazione di titoli di credito e di prova del rapporto causale. Errori del giudice delegato e del curatore. Ma chi paga?

La Corte di Cassazione accoglie un nostro ricorso in tema di circolazione di titoli di credito e di prova del rapporto causale.

 

Errori del giudice delegato e del curatore.

 

Ma chi paga?

 

La Corte di Cassazione accoglie un nostro ricorso sulla base dei seguenti fatti.
Veniva respinto dal Tribunale di Cagliari un’insinuazione allo stato passivo di una procedura fallimentare : la motivazione si incentrava sul fatto che i contratti stipulati dalla società ricorrente,in base ai quali le venivano rilasciati assegni,secondo il Giudice delegato erano viziati da dolo ed errore.
Sostenevamo nel ricorso che tale prova dalla curatela non era stata conferita, ma soprattutto il principio secondo cui il possesso del titolo- assegno o cambiale-esonera il portatore legittimo di provarne il rapporto causale.
La Corte accoglie sulla base di questi assunti:
“È’ incomprensibile ed irrilevante l’assunto-smentito proprio dalla documentazione allegata a sostegno dell’opposizione-secondo cui l’opponente “pur avendo allegato fatture e
assegni non avrebbe fondato la domanda sul rapporto causale”. Il tribunale erra sul punto quando ritiene inopponibile al fallimento la promessa di pagamento insita negli assegni emessi dalla società poi fallita in favore della ricorrente creditrice, sicuramente muniti di data certa, perché in base ad essi la creditrice aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo notificato prima della sentenza dichiarativa”.
“ In tema di assegni bancari, nei rapporti diretti fra traente e prenditore, quest’ultimo può ottenere l’ammissione allo stato passivo del credito, per un importo corrispondente a quello del titolo, proprio in forza della presunzione di
esistenza del rapporto sottostante, a norma dell’art. 1988 c.c., fino a quando il curatore non vinca tale presunzione fornendo la prova contraria (Cass. 1044/1967, 4272/1976, 5972/1981).
“La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova- il cui onere
grava sul curatore fallimentare- della sua inesistenza o invalidità”.
E questa prova non è stata conferita.
Rivista anche la esorbitante condanna alle spese.
I curatori ed i Giudici delegati non leggono le carte.
La Corte scrive di errori incomprensibili.
Ma chi ne risponde, chi paga?

Biagio Riccio

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