Ordinanza n° 132/2008 V6 04/04/2008

Ordinanza pronunciata dalla I sezione civile della Corte d’Appello di Napoli, a seguito di reclamo proposto da un istituto di credito, ex art. 22 l.fall., con il quale, previo rigetto di una istanza di fallimento, si chiedeva la rimessione degli atti al Tribunale competente onde provvedere ad una dichiarazione in tal senso.
Orbene, la Corte distrettuale partenopea, dando riscontro alle doglianze della società resistente, ha ritenuto il reclamo infondato, anche sulla base (ed è questo l’aspetto particolarmente interessante) di un assunto: la contestuale pendenza di due giudizi, una opposizione a decreto ingiuntivo (pronunciato in forma provvisoriamente esecutiva) ed una azione ordinaria di ripetizione dell’indebito e di accertamento di interessi anatocistici ed usurari, imposti dalla banca.
Il collegio, invero, ha preso atto di come tali controversie fossero basate su una perizia di parte, depositata dalla compagine resistente, in cui si dava atto del fatto che la presunta esposizione debitoria nei confronti della banca avrebbe potuto essere fortemente ridotta, attese le contestazioni ivi contenute sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulle somme calcolate in violazione della legge antiusura.

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