Sul Sovraindebitamento

Con il piano del consumatore si può salvare la casa di abitazione, se è più conveniente della liquidazione coattiva

Con il piano del consumatore si può salvare la casa di abitazione, se è più conveniente della liquidazione coattiva.

 

Applicazione dell’art. 67 comma 4 CCII.

 

La somma offerta dal debitore è maggiore di quella che si ricava dalla vendita all’asta.

 

Provvedimento del nostro Studio.

 

Questo provvedimento ottenuto dal mio studio al Tribunale di Napoli Nord- Giudice Maria De Vivo-è la dimostrazione di come un buon piano del consumatore possa salvare la casa di abitazione del debitore ed abbattere definitivamente le sue pendenze.
Si è dimostrato, con il piano,che quello che offre il debitore è pari o maggiore a quanto la Banca avrebbe potuto ricavare dalla vendita forzata.
È noto che l’art. 67 comma 4 Codice della crisi prevede che il creditore ipotecario debba essere soddisfatto con un ricavato in misura non inferiore a quello conseguibile in caso di liquidazione del bene su cui insiste la garanzia.
Orbene, in tale contesto occorre distinguere il valore di mercato dal ricavato in caso di liquidazione, applicando le disposizioni della vendita coattiva.
Si deve tener conto di quest’ultimo in sede di sovraindebitamento: nella specie si è provato che,a fronte di un credito della banca, pari ad oltre 124 mila euro, con la liquidazione coattiva- la vendita forzata- in considerazione del fatto che il valore stimato in ctu era pari a circa 60 mila euro, per effetto delle aste, si sarebbe decurtato a meno di euro 40 mila.
La proposta del debitore-45 mila- era maggiore di quest’ultimo importo, conseguibile, tuttavia, dall’istituto di credito con una dilazione a rate.
Da qui la convenienza del piano: la ristrutturazione dei debiti del consumatore è migliore della vendita del bene all’asta.
La pronuncia è interessante anche nella parte in cui accoglie un piano sostenibile per oltre 5 anni.
Il Giudice ci ricorda che la Cassazione ha precisato il principio secondo cui “ È omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto”(Cass.27544/2019).
Il piano del consumatore dunque può rendere possibile che si salvi la casa di abitazione e si abbattano i debiti, senza che si proceda alla vendita forzata con il meccanismo delle aste che svilisce il bene.


Il caso è stato curato dall’avv. Antonella D’Errico e dall’advisor commercialista Marcello Marcelletti.

 

Biagio Riccio

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