Sentenze

BANCA CONDANNATA NELL’AZIONE DI INDEBITO. SPUNTI GIURISPRUDENZIALI INTERESSANTI DELLA SENTENZA IN TEMA DI PROVA DEL CONTRATTO E DI INCOMPLETA PRODUZIONE DI ESTRATTI CONTO

BANCA CONDANNATA NELL’AZIONE DI INDEBITO. SPUNTI GIURISPRUDENZIALI INTERESSANTI DELLA SENTENZA IN TEMA DI PROVA DEL CONTRATTO E DI INCOMPLETA PRODUZIONE DI ESTRATTI CONTO

In un’azione di ripetizione proposta dal nostro cliente la banca viene condannata al pagamento di oltre 27 mila euro. La sentenza ha spunti giurisprudenziali convincenti, laddove ammette che il contratto prodotto dal correntista, pur non sottoscritto dalla banca, comunque ha efficacia tra le parti. Il giudice scrive:” Dunque qualora non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto risulta dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente e, nello specifico, evincibili sia dall’aver la banca stessa avanzato eccezioni di merito,sia dalla riscontrata segnalazione in Centrale rischi, quale elemento dal quale desumere, appunto, la volontà della convenuta di avvalersi del rapporto sostanziale di affidamento e delle conseguenza dallo stesso derivanti”.
In secondo luogo il giudice ritiene che l’assolvimento della prova da parte dell’attore si riscontri anche nell’ipotesi che non siano stati prodotti tutti gli estratti conto.
Il Giudice ritiene infatti: “ Nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete, atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldopassivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.” (Cass n. 11543/2019)”.
Ringrazio il consulente di parte Antonello Caria, il cui elaborato è stato decisivo e l’avv. Raffaele Garofalo che ha curato certosinamente il caso.
Biagio Riccio

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