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Il tramonto del giudicato? Commento alla sentenza delle Sezioni Unite del 6 aprile 2023, n. 9479

Il tramonto del guidicato?
Commento alla sentenza delle Sezioni Unite del 6 aprile 2023, n. 9479

 
La riflessione contenuta in questo scritto, redatto insieme alla figliola e collega Clara Letizia, affronta la tematica del giudicato se possa, in quanto capace di estendere la sua efficacia al dedotto ed al deducibile, anche contemplare questioni pregiudiziali, rapporti fondamentali che siano nulli.
In modo particolare, soppesando la discrasia tra la giurisprudenza e la dottrina, si disamina la stretta relazione tra contratti che contengono clausole vessatorie e provvedimenti giurisdizionali, decreti ingiuntivi passati in giudicato senza l’opposizione del debitore. Da qui il riferimento alla riottosità della giurisprudenza italiana a non riconoscere tutela alcuna all’ingiunto, tenuto all’adempimento comunque anche se il decreto monitorio si fondi su contratti intrisi di clausole vessatorie.
Tuttavia, le pronunce della Grande Corte dell’Unione Europea hanno posto irriducibilmente l’esigenza di mettere in discussione il giudicato dello Stato membro, disapplicandolo nella sede esecutiva. Può il Giudice dell’esecuzione non tenerne conto ed apprestare al debitore esecutato quella tutela negata in sede cognitiva. Diventa necessario il riferimento alla sentenza della CGUE del 17.05.2022, ma anche alla fondamentale pronuncia delle sezioni unite del 6.04.2023 n. 9479. Per quest’ultima la riflessione si snoda nell’analisi tra la vigenza delle pronunce eurounitarie con il principio dell’autonomia processuale dello Stato membro.
Sciorinando le diverse tesi la Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite approda alla conclusione che il Giudice dell’Esecuzione non può intervenire sul titolo, come voleva la CGUE, ma fa rivivere il rimedio dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc, per garantire al debitore quella salvaguardia non ottenuta in sede di formazione del titolo.

Ringrazio Centro Anomalie Bancarie per la pubblicazione del contributo originale.
 
Si pubblica qui una versione riveduta e corretta dello stesso.
Biagio Riccio and Clara Letizia Riccio

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